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Agevolazioni fiscali per i disabili, pronta la nuova guida dell'Agenzia

Può essere consultata o scaricata da Internet o ritirata gratuitamente presso gli uffici delle Entrate
Nei prossimi giorni arriverà in tutti gli uffici dell'agenzia delle Entrate l'ultimo numero del 2008 del periodico bimestrale "l'agenzia informa". Stampata già nel 2003 e poi aggiornata costantemente nelle varie versioni consultabili on-line, la pubblicazione fornisce tutte le informazioni utili per "sfruttare" al meglio le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità e, in alcuni casi, per i loro familiari.
In particolare, la guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali ai contribuenti portatori di disabilità, indicandone con chiarezza chi ne ha diritto.
Ad esempio, sono spiegate, in dettaglio, le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:
la detrazione Irpef per i figli portatori di handicap fiscalmente a carico
le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
le diverse agevolazioni per l'acquisto di veicoli (Iva agevolata al 4%, detrazione Irpef del 19%, esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà)
quelle previste quando si comprano mezzi di ausilio (sussidi tecnici e informatici, cane guida per i non vedenti, servizi di interpretariato per i non udenti)
la detrazione del 36% per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
la deduzione dal reddito complessivo annuo delle spese mediche sostenute per l'assistenza specifica e dei contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare.
Come ricorda un apposito capitolo della guida, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione un particolare servizio di assistenza a quei contribuenti che, a causa dello loro disabilità, non possono recarsi agli sportelli degli uffici o utilizzare gli altri servizi di assistenza. Per usufruirne, è sufficiente rivolgersi alle associazioni che operano nel settore dell'assistenza alle persone disabili, oppure ai servizi sociali degli enti locali, ai patronati o ai coordinatori del servizio delle direzioni regionali dell'Agenzia.
Sul sito internet dell'Agenzia (nella sezione "Uffici - Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità") sono disponibili i nominativi dei coordinatori regionali e l'elenco degli uffici locali che erogano il servizio.
L'opuscolo è completato da alcuni utili modelli di autocertificazione da predisporre, per poter ottenere le agevolazioni fiscali, al momento dell'acquisto di veicoli e di sussidi tecnici e informatici e da un pratico prospetto riepilogativo delle varie tipologie di spesa, con i relativi limiti, per le quali è possibile ottenere, a seconda dei casi, le detrazioni dall'Irpef, le deduzioni dal reddito e/o l'Iva agevolata.
La guida sarà distribuita, come sempre, gratuitamente e fino a esaurimento delle copie, presso tutti gli uffici locali delle Entrate. In ogni caso, è consultabile e prelevabile dal sito internet dell'Agenzia nell'apposita sezione dedicata alle guide fiscali, e su questo sito, cliccando su "Le guide dell'Agenzia".
Considerata la specificità dell'argomento trattato, circa 20mila copie della pubblicazione saranno consegnate alle associazioni nazionali dei disabili che hanno mostrato particolare interesse all'iniziativa. Grazie anche alla loro disponibilità e alla loro gradita collaborazione, si auspica una più ampia e diretta diffusione del prodotto tra i contribuenti maggiormente interessati.

Fonte:nuovofiscooggi.it(Paolo Calderone)


Auto, moto, elettrodomestici. Bonus fiscale restituito in 5 anni

Il decreto legge incentivi probabilmente vedrà oggi la luce sulla Gazzetta Ufficiale, ma più che verso la conversione "autonoma" si potrebbe trattare di un decreto "a perdere", visto che la norma a regime sarebbe trasposta nel testo in conversione del decreto milleproroghe all'esame del Senato. Rispetto al testo reso noto nei giorni scorsi però dovrebbero entrare le norme sulle aggregazioni aziendali, ma non è chiaro se già nel testo del Dl o nell'emendamento al milleproroghe. Inoltre si fanno insistenti le voci di alcuni cambiamenti, come la riduzione del periodo su cui spalmare la detrazione da dieci a cinque anni, con l'aumento dell'importo massimo a 400 euro all'anno, e l'ingresso dello sconto anche per i televisori e i computer da tavolo.
Nella giornata di oggi è possibile che arrivi anche il maxi emendamento governativo aggiuntivo per il Dl milleproroghe che recepisce il Dl incentivi. Circostanza confermata dal relatore a quest'ultimo provvedimento, Lucio Malan (Pdl), che afferma: «C'è questa possibilità e probabilmente già domani (oggi per chi legge, ndr) il Governo potrebbe presentare l'emendamento». In questo modo il Dl entrerebbe subito in vigore, ma la sua conversione avverrebbe in tempi rapidi (il Dl milleproroghe deve essere convertito entro il prossimo 1° marzo) e soprattutto senza possibilità di modifiche in sede di esame parlamentare.Il Dl poi a seconda di come verrà ritenuto opportuno potrà essere ritirato o, come si dice, lasciato "a perdere" (anche se in quel caso ci sarebbero due norme identiche in vigore).
Le norme sulle aggregazioni si accompagnerebbero alla ripresa delle regole sui distretti, già varate dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, nel corso della XIV legislatura e poi di fatto abbandonati dal Governo di centro-sinistra.
Quanto al funzionamento del bonus versione 2009 le regole che dovrebbero essere varate ricalcano in gran parte quelle previste dalla Finanziaria 2007 che sono state applicate nel biennio 2007-2008. A essere agevolate solo le operazioni (fusioni e scissioni che generano disavanzi da concambio, oppure conferimenti di azienda) effettuate tra soggetti assolutamente indipendenti, cioè che, nel biennio anteriore alla riorganizzazione, non avevano legami societari neppure indiretti. Le società coinvolte nell'aggregazione, inoltre, devono essere state, nel medesimo periodo biennale, "operative" (cioè superare il test delle società di comodo). La nuova norma è limitata, a differenza di quella precedente, alle Pmi (fatturato non superiore a 50 milioni, con un attivo fino a 43 milioni e con non più di 250 dipendenti). Il beneficio consiste nell'affrancamento gratuito dei maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali, e dunque nella possibilità di dedurre gli ammortamenti stanziati in bilancio dopo l'aggregazione. Il riconoscimento fiscale non può eccedere comunque l'importo di 10 milioni. In pratica, le società che si avvalgono del bonus aggregazioni ottengono gli effetti che si avrebbero assoggettando i valori rivalutati all'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie introdotta dalla legge 244/07 (aliquote 12-14-16 per cento). Il risparmio fiscale ottenibile con la disposizione è dunque pari al 12% (primi 5 milioni) - 14% (ulteriori 5 milioni) dell'ammontare affrancato, con un beneficio massimo di 1,3 milioni di euro. Resta il vincolo, per quattro anni, di non effettuare ulteriori operazioni straordinarie e di non cedere i beni rivalutati, pena la decadenza dall'agevolazione (salvo interpello). Rispetto alle norme in vigore fino al 2008, scompare la necessità dell'interpello preventivo al Fisco.

Fonte:ilsole24ore.com(Antonio Criscione e Luca Gaiani )


Tutti dall'agente della riscossione: partita la corsa al rimborso Iva

E' scattato lo scorso 2 febbraio il termine iniziale per la presentazione del modello VR/2009, per la richiesta di rimborso annuale Iva con riferimento all'anno 2008.
Il modello va presentato all'agente della riscossione competente entro il 31 luglio 2009, termine coincidente con quello di presentazione delle dichiarazioni riferite al 2008 per via telematica. Il modello VR è, difatti, equiparato a tutti gli effetti a una dichiarazione, per cui si applicano le norme in materia di presentazione contenute nel Dpr 322/1998; inoltre, "sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata" (come riportano le istruzioni ufficiali).
Il modello va presentato in duplice esemplare all'agente delle riscossione competente per domicilio fiscale del contribuente, con una delle due copie che è inviata, da parte dello stesso agente, all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio, che provvede a svolgere l'istruttoria formale in merito all'esistenza del credito e ai presupposti che attribuiscono il diritto al rimborso. Dal canto suo, l'agente richiede sia la polizza fideiussoria (allegando alla stessa il prospetto di calcolo che contiene l'importo da garantire), se il soggetto rientra tra quelli obbligati in base alle previsioni contenute nell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, sia la visura camerale.
I presupposti per richiedere il rimborso sono quelli indicati all'articolo 30 del Dpr 633/1972, che non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno.
Tra le varie casistiche, quella spesso "dimenticata" da parte degli addetti ai lavori è la prima riportata al rigo VR5 (ovverosia, alla casella 1), consistente nella "cessazione attività"; molto spesso, difatti, i contribuenti si limitano a chiudere l'ultima dichiarazione Iva esponendo semplicemente l'importo del credito nel quadro RX del rigo "rimborso", con conseguente rischio di perdere lo stesso.
Pertanto, per tale presupposto di rimborso Iva, andrà senz'altro predisposto il modello VR da presentare all'agente della riscossione nei termini già sopra specificati, anche se la materiale erogazione del rimborso avverrà a cura dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio, mediante i capitoli di spesa presso la Banca d'Italia e previa istruttoria con tempi ovviamente più lunghi rispetto all'ordinaria procedura tramite conto fiscale.
Una certa attenzione va posta anche nella compilazione del campo 2 del rigo VR4, denominato "di cui da liquidare mediante procedura semplificata", immediatamente seguente al campo 1 del medesimo rigo in cui si espone l'importo complessivo richiesto a rimborso.
Posto che al rigo VR3 viene esposto il credito complessivo risultante dalla dichiarazione Iva (e, difatti, i righi VR1 e VR2, rispettivamente, riportano i dati complessivi dei crediti e debiti risultanti dalla liquidazione annuale, rappresentata, come ben noto, dal quadro VL della dichiarazione Iva), al rigo VR4 (campo 1) si riporta unicamente l'importo di cui si chiede il rimborso (del resto, la medesima distinzione verrà poi riportata nel quadro RX di Unico). Al successivo campo 2 va riportato l'importo che verrà erogato dall'agente della riscossione secondo le modalità di cui al Dm 567/1993 e nei limiti stabiliti dall'articolo 34 della legge 388/2000 (vale a dire 516.456,90 euro per anno solare).
Vale la pena ricordare che tale limite è stato elevato a un milione di euro dall'articolo 35, comma 6-ter, del Dl 223/2006, per i subappaltatori che, nell'anno precedente, abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzioni di contratti di subappalto.
In pratica, come peraltro ben specificato dalle istruzioni ufficiali del modello VR, dall'importo massimo erogabile dall'agente della riscossione vanno detratti eventuali altri rimborsi effettuati tramite conto fiscale e, soprattutto, le compensazioni orizzontali effettuate (cioè quelle tra tributi diversi, escludendo quindi dal computo quelle verticali).
Omettendo la compilazione di tale campo, l'agente non si premurerà di effettuare l'istruttoria di propria competenza e il rimborso rimarrà bloccato, salvo che il contribuente non si attivi presso l'ufficio competente per l'erogazione del rimborso tramite disposizione di pagamento (secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 del Dm 567/1993).
Non a caso, risulta superflua la compilazione di tale campo nel caso il presupposto del rimborso sia rappresentato dalla "cessazione attività", in quanto, in tale caso, come già sopra specificato, il rimborso non verrà erogato tramite conto fiscale.
Confusione nella compilazione del modello VR, infine, si può generare nel caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio (comma 4 dell'articolo 30, Dpr 633/1972).
In tale ipotesi, si richiede la compilazione dei righi VR6 e VR7, denominati rispettivamente "eccedenza detraibile per il 2006" e "eccedenza detraibile per il 2007"; molto spesso, contrariamente a quanto chiaramente esplicitato dalle istruzioni ufficiali, vengono indicati tout court i crediti riportati a compensazione nei rispettivi quadri RX di Unico, senza detrarre dagli stessi gli importi già compensati (e pertanto già impiegati e, quindi, non più fruibili in alcuna maniera) mediante modello F24.
L'erronea indicazione dei crediti disponibili relativi ai due anni precedenti a quello di richiesta del rimborso, può determinare un'errata determinazione dell'importo richiedibile a rimborso, con conseguenti ritardi nell'erogazione dello stesso.
Da rimarcare che restano in gran parte ancora valide le istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 84/1998, sia agli uffici locali sia agli agenti della riscossione (con particolare riferimento alle polizze fideiussorie e agli adempimenti posti a loro carico).

Fonte:nuovofiscooggi.it(Vincenzo Loiacono)


UNC: "Errore abolire il diritto di recesso anticipato"

Assicurazioni: è un grave errore abolire il diritto di recesso anticipato. Questo il commento che arriva dall'Unione Nazionale Consumatori a fronte di un emendamento al disegno di legge contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", attualmente all'esame presso la X Commissione del Senato.
"In caso di durata poliennale della polizza, l'assicurato ha la possibilità di recedere annualmente dal contratto senza oneri in base all'articolo 1899 del Codice civile: eliminare questo diritto significherebbe limitare pesantemente la libertà dei consumatori": è quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell'UNC, esprimendo preoccupazione per l'emendamento 12.1 che elimina tale diritto. "L'emendamento in questione - osserva Dona - consentirebbe all'assicurato di recedere dalla polizza di durata pluriennale soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni. Ci auguriamo che tale emendamento decada e a tale riguardo chiediamo di essere auditi dalla Commissione Industria del Senato".

Fonte:Helpconsumatori.it


Industria: Crolla produzione, Dicembre -12,2 %

La produzione dell'industria italiana a dicembre e' crollata del 12,2% rispetto allo stesso mese del 2007 e del 2,5% su novembre 2008. Lo comunica l'Istat, precisando che l'indice della produzione corretto per giorni lavorativi (dicembre ha avuto un giorno in piu' rispetto al dicembre 2007) ha registrato una diminuzione tendenziale del 14,3%, il calo piu' ampio da gennaio 1991.
Quella di dicembre è la quarta forte caduta consecutiva mensile della produzione industriale, precisano i tecnici dell'Istat evidenziando che nel quarto trimestre la produzione ha registrato una flessione del 7,5%, il calo trimestrale più ampio dall'inizio delle serie storiche, cioé nel 1990. A dicembre i giorni lavorativi sono stati 20, contro i 19 dello stesso mese 2007. L'indice della produzione industriale corretto per giorni lavorativi ha segnato a dicembre variazioni negative per tutti i raggruppamenti principali di industrie rispetto al dicembre dello scorso anno: per i beni intermedi il calo è stato del 20,4%, per i beni strumentali la flessione è stata del 18%, per l'energia del 9,8% e per i beni di consumo del 7,1% (di cui -13,2% per i beni durevoli e -5,5% per quelli non durevoli). Rispetto al precedente mese di novembre le diminuzioni sono state del 5,1% per i beni strumentali, del 3,3% per quelli intermedi, del 2,2% per quelli di consumo (-2,3% per i beni non durevoli e -1,9% per quelli durevoli). L'energia ha registrato invece una stabilizzazione (-0,2%), dopo mesi di "forte caduta", evidenziano i tecnici dell'Istat. A livello di settori di attività economica, l'indice della produzione industriale corretto per giorni lavorativi, ha segnato a dicembre le variazioni tendenziali negative più marcate nei settori dei mezzi di trasporto (-31,5%), della lavorazione di minerali non metalliferi (-25,3%), della gomma e materie plastiche (-25,2%) e della produzione di metallo e prodotti in metallo (-22,4%). Su base mensile, si registrano variazioni negative per tutti i settori ad eccezione delle industrie alimentari e delle bevande (stabili), delle altre industrie manifatturiere (+0,4%) e delle raffinerie di petrolio (+0,9%). I cali congiunturali più ampi riguardano la produzione di mezzi di trasporto (-6,7%) e la lavorazione di minerali non metalliferi (-6,6).
La produzione industriale nella media dell'intero 2008 ha registrato un calo del 4,3%. Lo comunica l'Istat precisando che anche al netto degli effetti di calendario l'indice risulta in calo del 4,3% (stesso numero di giorni lavorativi).
L'indice della produzione industriale ha registrato nel 2008 una diminuzione del 4,3% sia per l'indice grezzo, sia per quello corretto per giorni lavorativi: i giorni lavorativi sono stati infatti 253 come nel 2007. Dall'analisi per raggruppamenti principali di industrie emerge che nel 2008, rispetto all'anno precedente, le variazioni sono risultate negative per tutti i raggruppamenti: -5,9% per i beni intermedi, -5,2% per quelli strumentali, -2,7% per i beni di consumo (con -5% per i beni durevoli e -2,1% per quelli non durevoli) e -1,9% per l'energia. A livello di settori di attività economica, nel 2008 rispetto al 2007, si è registrato un aumento solo nel settore dell'energia elettrica (+0,4%), mentre le diminuzioni più ampie hanno riguardato i comparti delle pelli e calzature (-10,2%), del legno e prodotti in legno (-9,8%) e dell'estrazione di minerali (-9,3%).

Fonte:ansa.it


Regione Lazio. Distretti industriali, bando prorogato al 4 marzo

Su indicazione dell’Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato Francesco De Angelis, la Direzione regionale attività produttive ha concesso oggi una proroga di 20 giorni per la presentazione delle domande in relazione al bando di contributi a favore dei distretti industriali (Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze).
“La chiusura del bando, ha spiegato l’Assessore, era prevista per il 12 febbraio, ma – come è già accaduto per il bando sull’internazionalizzazione – a seguito delle richieste da parte delle associazioni di categoria, abbiamo deciso di concedere altri venti giorni di tempo per dare modo alle aziende partecipanti di portare a compimento i progetti da presentare a Sviluppo Lazio”.
Il bando sui distretti industriali rimarrà quindi aperto fino al 4 marzo 2009.
“Il bando, precisa De Angelis, stanzia 3 milioni e 500 mila euro, risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione, per finanziare i progetti presentati dalle imprese di quattro poli produttivi del Basso Lazio: il distretto del tessile della Valle del Liri, il sistema produttivo del chimico-farmaceutico del Lazio meridionale, il sistema produttivo agroindustriale pontino ed il distretto del marmo e del lapideo dei Monti Ausoni e dell’area tiburtina”.

Fonte:sviluppo.lazio.it


Cassazione: sentenza penale redatta da un altro giudice? E’ valida

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 3287/2009) hanno stabilito che è valida la motivazione della sentenza penale redatta dal Presidente del Tribunale (o da un giudice dallo stesso delegato) nel caso in cui il giudice monocratico (o, nel rito abbreviato, il Gip) sia impossibilitato per legittimo impedimento. La Corte, intervenendo su contrasti giurisprudenziali sorti in materia, ha precisato che “il potere sostitutivo attribuito al Presidente del tribunale dagli artt. 426, comma2, e 599, comma 4, c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un altro giudice monocratico”.

Fonte:studiocataldi.it(Cristina Matricardi)


Francia, 6 miliardi per aiutare Renault e Peugeot

Come promesso, sono arrivati. Lo Stato francese darà 6 miliardi di euro in aiuti diretti ai due grandi costruttori automobilistici nazionali – Renault e Psa Peugeot Citroën – sotto forma di crediti a tasso agevolato rimborsabili in cinque anni. Sarà lo stesso Nicolas Sarkozy, questo pomeriggio all'Eliseo, a dettagliare il piano di sostegno, ma già si sa che i sussidi saranno equamente ripartiti tra le due case e che le contropartite dello Stato saranno mento stringenti di quanto anticipato finora. Ci sarà un impegno a non delocalizzare, a preservare per quanto possibile posti di lavoro in Francia, ma nessun obbligo di rilocalizzazione, come avrebbe desiderato lo stesso presidente della Repubblica. Questo aspetto, cosi' come l'idea circolata nei giorni scorsi di privilegiare negli acquisti di componentistica i fornitori nazionali, hanno incontrato la ferma opposizione dei costruttori e della Commissione europea, con la quale ha dovuto negoziare il segretario di Stato all'Industria Luc Chatel.
I prestiti non comportano un ingresso dello Stato nel capitale del gruppo Psa e tantomeno un rafforzamento in Renault, dove l'azionista publico ha già una partecipazione del 15%. I tassi d'interesse saranno compresi tra il 6-7% contro l'11-12% riscontrabile nei tassi di mercato.
Un'altra condizione posta dal governo riguarda il potenziamento del fondo di sostegno ai fornitori. Presentato in novembre, questo fondo ha una dotazione di 300 milioni, di cui 100 a carico dello Stato e 100 ciascuno per le due case. Renault e Peugeot Citroën dovranno raddoppiare il loro impegno portando cosi' il capitale disponibile per l'investimento in aziende della componentistica a 500 milioni di euro.
L'Eliseo ha voluto presentare il piano prima della pubblicazione dei risultati 2008 dei due costruttori, prevista per entrambi in settimana. Sempre come contropartita, le case si impegnano a una politica di remunerazione equilibrata sia per quanto riguarda i bonus versati ai top manager sia per i dividendi da versare agli azionisti. In tarda mattinata il titolo Peugeot guadagnava oltre il 5% a 15,39 euro mentre Renault era in rialzo dell'1,5% a 16,88 euro.

Fonte:ilsole24ore.com(Attilio Geroni)


Al mare, in montagna e alle terme con i buoni vacanza

Buoni vacanza per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche. I Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre.
E' quanto prevede il decreto del presidente del Consiglio, firmato dal sottosegretario al turismo Brambilla e pubblicato il 6 febbraio scorso sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento stabilisce, in particolare, le modalità di erogazione dei Buoni. Per la gestione dell'acquisto e della distribuzione dei buoni vacanza, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può stipulare convenzioni, con il riconoscimento delle sole spese documentate. Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica e la sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza. Il gestore predispone l'elenco dei soggetti che hanno diritto all'agevolazione, e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate. Il contributo statale è erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica.

Fonte:newsletter.palazzochigi.it


Sì al credito di imposta per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori a progetto

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati in base a un contratto di lavoro a progetto possono accedere al credito di imposta agevolato per l’incremento dell’occupazione, così come da Finanziaria 2008.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 20 gennaio scorso, con la quale ha inoltre precisato che l’agevolazione del credito di imposta non può essere applicata nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavorato impiegato con contratto di inserimento.
Con specifico riguardo ai lavoratori impiegati con contratto di lavoro a progetto, infatti, l’Agenzia ha equiparato solo tali figure ai lavoratori che hanno perso l’impiego precedente. Di conseguenza, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla legge, il credito d’imposta può essere fruito dai datori di lavoro che assumono soggetti già impiegati, in ragione di un contratto di lavoro a progetto giunto a scadenza.
Relativamente alla possibilità di accedere al beneficio in esame tramite l’assunzione di soggetti impiegati con contratto di inserimento, invece, l’Agenzia ha fatto presente come lo stesso si configuri quale contratto diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone, con durata compresa in genere tra nove e diciotto mesi.
La prassi - sia del Ministero del Lavoro sia dell’Inps - ha poi qualificato il contratto di inserimento come contratto a tempo determinato: da ciò, la conseguente applicazione delle norme che regolano quest’ultimo anche al contratto di inserimento.
In base alla preclusione posta dalla menzionata circolare, l’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione possa costituire fattispecie agevolabile.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta è fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di 333 euro (elevabile a 416 euro) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.

Fonte:blog.pmi.it(Roberto Grementieri)


Work sharing : orari ridotti per tenere il posto

«Lavorare meno per lavorare tutti». Questa specie di slogan con la crisi è sempre più in auge. D’altronde le cattive notizie sull’occupazione si rincorrono: dopo il dato diffuso domenica dall’Ue (persi 130 mila posti solo da ottobre), anche l’Ocse ieri parla di un tasso di disoccupazione record per l’area Euro: intorno all’8%. Nissan annuncia: via 20 mila lavoratori. Ferré dichiara: la bancarotta è prossima. Questa situazione spiega perché molti Paesi comincino a prendere in considerazione l’idea del work sharing, che si rifà allo slogan citato in apertura.
In alcuni Paesi europei già la settimana corta già è applicata. In Germania Bmw e Daimler già lo fanno. In Gran Bretagna le aziende in difficoltà adottano addirittura la settimana cortissima: solo 3 giorni. Anche in Italia alcuni comparti lo fanno, ma la cosa non viene pubblicizzata più di tanto, nonostante il ministro del Welfare Sacconi abbia più volte strizzato l’occhio al work sharing. Sempre più imprese si stanno facendo accordi per contratti di solidarietà. Nelle aziende tessili del Nord , ad esempio, molte donne si sono ridotte l’orario per non perdere il posto. Molti esperti però sul work sharing storcono il naso. «Lavorare meno - dice Tito Boeri - non vuol dire lavorare tutti: così si perdono posti e basta».

Fonte:metronews.it(V.M.)


Auto, nel parcheggio incustodito il gestore è responsabile per i furti

Gestori di parcheggi sempre responsabili per i furti delle auto, anche se l'area è incustodita. Non basta esporre l'avviso per cui la società non intende rispondere dei danni eventualmente subiti dagli automobilisti.
Questa limitazione di responsabilità è infatti inefficace: si tratta di una condizione generale di contratto che, reputandosi l'avviso come un'offerta al pubblico, dovrebbe essere comunque approvata per iscritto in base all'articolo 1341, comma 2 del Codice civile.
A sancire il principio è stata la terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 1957, depositata lo scorso 27 gennaio), confermando la decisione con cui la Corte d'appello di Milano ha condannato l'Atm a risarcire un automobilista per il furto dell'auto perpetrato in un parcheggio a pagamento gestito, appunto, dall'Azienda di trasporto pubblico milanese. L'Atm si era difesa esibendo una delibera comunale del 1993 in base alla quale veniva esonerata da questo tipo di responsabilità.
Per la Cassazione, invece, il contratto atipico di parcheggio prevede sempre, come un qualunque contratto di deposito, l'onere della custodia a carico del concessionario dell'area che incassa dall'automobilista la tariffa stabilita.

Fonte:ilsole24ore.com(Marco Peruzzi)


Rieti: con nuove sinergie l'impresa si fa in un giorno

Un modello informatico unificato permetterà alle nuove imprese di essere subito operative
Si è svolto nei giorni scorsi presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti un seminario sulla “Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa (ComUnica)”. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta tra professionisti - commercialisti e consulenti - istituzioni, rappresentanti di associazioni di categoria e di imprese. E' giunto a conclusione di un percorso che ha visto l’impegno sinergico delle sedi reatine di Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Inail e Inps.Da questa collaborazione si è sviluppata la procedura che permetterà alle imprese sabine di essere operative in un giorno e assolvere, al massimo in una settimana, a tutti gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato.
Ai lavori sono intervenuti Rosario Menale, responsabile dell’Area Servizi al contribuente di Rieti e Sandro Eugeni, direttore dell’ufficio locale del capoluogo sabino, che ha sottolineato come “questo nuovo istituto rappresenti uno dei tasselli di quella semplificazione che già sta interessando l’Ammnistrazione Fiscale”. Il direttore ha inoltre rinnovato la disponibilità alla prosecuzione dei lavori di armonizzazione delle procedure con gli altri Enti interessati.
La giornata di studio è stata accreditata per la formazione dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti.

Fonte:nuovofiscooggi.it


Industria : ecco gli aiuti

Incentivi per comprare auto e moto. Ma anche lavatrici e frigoriferi, armadi e pensili. In più, alcune ecomisure per rendere più appetibili acquisti di beni durevoli “verdi”. È questo il menù del pacchetto di provvedimenti per rilanciare la nostra industria, settore che più di ogni altro si trova in difficoltà. Il piano arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri: per ridare slancio alla produzione, il governo ha annunciato di voler spingere i consumi, fermi ormai da mesi.
Sulle cifre c’è ancora incertezza (come ha specificato anche il ministro per lo Sviluppo Economico Scajola): il valore del pacchetto dovrebbe aggirarsi intorno a 1-1,5 miliardi. Il tutto verrà ufficializzato oggi, insieme ai sostegni che finiranno direttamente alle imprese del settore auto, più che mai in ginocchio.
Nel dettaglio, il piano ha il suo punto forte negli incentivi fino a duemila euro per automobili "verdi". Poi, per chi decide di rottamare la vecchia macchina (Euro 0 o Euro 1, immatricolata entro il ‘99), bonus di 1.000 euro e niente bollo. Nessuna penalizzazione per i Suv, a differenza di quanto era stato paventato nei giorni scorsi, con conseguente malcontento degli operatori del settore. Nell’ambito delle agevolazioni sulla ristrutturazioni della casa, annunciati sconti anche per i mobili e gli elettodomestici. Il decreto in discussione oggi avrà inoltre un capitolo fiscale per favorire l’aggregazione di piccole e medie aziende. Al di fuori di questo piano, ma sempre all’interno delle misure anticrisi, l’esecutivo ha ieri ribadito la previsione di 8 miliardi da stanziare nei prossimi due anni per gli ammortizzatori sociali. Tornando al rilancio dei consumi, si è parlato di agevolazioni anche per l’acquisto di motocicli, anche se in quest’ambito gli sconti dovrebbero essere meno altisonanti.

Fonte:metronews.it(VA. MING.)


Sardegna; Bando a favore delle imprese turistiche

La Regione Sardegna ha pubblicato il bando per la concessione di contributi ai programmi di riconversione delle seconde case in strutture ricettive di tipo o extralberghiero.
L’agevolazione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
riqualificare e valorizzare la ricettività offerta nelle seconde case; valorizzare e rendere fruibile ai visitatori il patrimonio culturale della Sardegna all’interno dell’offerta turistica regionale;
rafforzare l’offerta turistica esistente ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese con l’adozione di innovazioni tecnologiche nel rispetto di standard predefiniti di qualità;
favorire la creazione e l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico funzionali alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
favorire l´accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi ai soggetti portatori di bisogni speciali anche nel rispetto del principio di pari opportunità.
Ciascun programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall’impresa.
Possono richiedere le agevolazioni le imprese turistiche private, singole o associate in possesso di titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento della struttura oggetto del programma di riconversione. Sono ammissibili alle agevolazioni le attività ricettive limitatamente alle "aziende ricettive alberghiere" e al "Turismo Rurale", nonché le "aziende ricettive extralberghiere".
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi concesso in relazione ad un finanziamento bancario a medio o lungo termine stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato. L’agevolazione massima, come previsto dal regolamento "de minimis", può arrivare ad un massimo di 200 mila euro nel triennio, nei limiti del 75 per cento della spesa ammissibile.
Le domande di agevolazione devono essere presentate on-line sul sito della Regione, quindi, stampate e inviate insieme a tutta la documentazione prevista dal bando sia alla Regione che al soggetto attuatore Banco di Sardegna Spa .

Fonte: www.marketpress.info


Web; il sito calciatori.com lancia il canale del calcio

Calciatori.com ha dodici anni di vita ed ogni giorno si rinnova grazie alle migliaia di contributi dei suoi collaboratori e dei suoi lettori: addetti ai lavori del calcio italiano ed internazionale e soprattutto appassionati non superficiali dello sport più seguito nel mondo. Numeri importanti: dal 20 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009 secondo Google Analytics ci sono state 2.332.877 visite con 13.552.132 pagine viste e 1.492.965 absolute unique visitors. Non solo: la newsletter settimanale viene attualmente spedita a170.017 lettori che si sono registrati e che sono in continua crescita. Il contenuto? Tutto ciò che riguarda il calcio: schede sui giocatori professionisti del presente e del passato (nel database ce ne sono 37.041: carriera, caratteristiche tecniche, compagni di squadra in ogni stagione), articoli di tecnica e tattica, notizie credibili di calciomercato, analisi di ogni settore del pianeta calcio. E adesso anche video. Quella dei video su Calciatori.com è infatti una vera svolta, che da poco è diventata realtà. La nuova sezione è infatti online, raggiungibile dal mezzo milione di lettori mensili del sito e totalmente a disposizione, con l'ovvio filtro della redazione, degli oltre 170mila utenti registrati a Calciatori.com ed alla sua newsletter. L'idea di base della sezione video è quella di essere un punto di riferimento imprescindibile per la comunità calcistica italiana ed internazionale, una sorta di You Tube del calcio ma dedicata agli appassionati veri. Tutti gli iscritti potranno caricare i propri video: allenamenti, partitelle, esercizi, anche semplici sfide fra amici, e ricevere commenti. Si potranno anche inserire video di terzi, ma sempre nel rispetto delle leggi sul copyright. La redazione di Calciatori.com metterà invece online tutto il suo archivio video: filmati di partite, interviste, allenamenti, esercizi tecnici, partitelle, spiegazioni tattiche di allenatori di ogni categoria. Come database statistico e credibilità presso gli addetti ai lavori Calciatori è già da anni un punto di riferimento nel mondo del web, con la sezione video adesso punta a trasformare il grande numero di lettori in una community online che condivida e diffonda tutto il sapere calcistico possibile.

Fonte:cittadellaspezia.com(Redazione)


Modello Unico 2009: novità su interessi, perdite, plusvalenza e aliquote Ires

Sono state pubblicate nei giorni scorsi le bozze del modello Unico 2009 società di persone ed enti non commerciali, con le relative istruzioni (società di persone; enti non commerciali).
Nei modelli dedicati alle società di persone e agli enti non commerciali trovano spazio sia le novità riguardanti la gestione delle perdite - che comportano una modifica nelle regole per la determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo - sia quelle relative al sistema di deducibilità degli interessi passivi.
Vengono poi introdotte tre nuove sezioni al quadro RQ: due dedicate alla rivalutazione dei beni ed all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ed una relativa all’indicazione del maggior valore delle rimanenze finali di alcune categorie di imprese, sezione, quest’ultima, presente nel solo modello Unico società di persone.
Inoltre, viene introdotto, per il solo modello società di persone, il quadro RJ dedicato al regime di determinazione del reddito denominato Tonnage tax.
Tra le ulteriori novità si segnala la reintroduzione della sezione dedicata alla rivalutazione del valore dei terreni e le modifiche apportate in materia di plusvalenza di natura finanziaria.
Il modello Unico accoglie anche la recente riforma relativa alla deducibilità delle spese di rappresentanza, con particolari regole per quelle sostenute dalle aziende di nuova costituzione.
Tra le novità relative al modello Unico enti commerciali si evidenzia il cambiamento dell’aliquota Ires che passa dal 33% al 27,5%, così come previsto dalle novità previste dalla Finanziaria 2008 sul reddito di impresa.
Le bozze dei modelli pubblicati tengono conto delle innovazioni contenute nella Legge Finanziaria 2009 e nel decreto legge anticrisi 185 del 2008, da pochi giorni convertito in legge.

Fonte:blog.pmi.it(Roberto Grementieri)


Cassazione: museruola a Fido, anche nel condominio

La Corte di Cassazione invita i proprietari di animali domestici ad adottare particolari cautele per evitare che gli amici a quattro zampe possono arrecare danni a terzi, anche quando si trovano all'interno di un condominio. La Corte (sentenza 4672/2009) spiega che chi vuole portare Fido nel cortile condominiale deve custodirlo con particolare cautela e quindi munirlo di museruola e guinzaglio, giacché se l'animale aggredisce qualcuno si è responsabili anche sotto il profilo penale. Sulla scorta di tale principio la Quarta Sezione penale della Corte ha confermato la condanna per il reato di lesioni colpose nei confronti di un uomo che nonostante ripetute lamentele da parte dei condomini continuava a giocare, con il suo cane nel cortile condominiale, tirandogli una pallina. Un giorno l'animale aveva gradito un condomino facendolo cadere a terra e provocandogli delle lesioni. Il caso finiva in Tribunale e i giudici, sia in primo grado sia nel giudizio d'appello, infliggevano all'imputato una condanna per lesioni colpose. L'uomo inutilmente ha tentato di rivolgersi alla Suprema Corte che ha respinto il suo ricorso evidenziando che il proprietario dell'animale è "colpevole di avere lasciato libero l'animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto conto della mole dell'animale". Ed egli, scrive ancora la Corte, è tanto più colpevole perché "era solito fare quel gioco con il cane nel cortile condominiale, libero dal guinzaglio e dalla museruola, e che nonostante gli ammonimenti, non aveva inteso usare maggiore cautela".

Fonte:studiocataldi.it(Roberto Cataldi)


Agenzia Entrate, prima scadenza per bonus famiglia spostata al 28 febbraio

Più tempo per richiedere ed erogare il bonus famiglia. La legge di conversione del dl 185 del 2008 ha, infatti, spostato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la domanda del bonus ai sostituti d'imposta. Di conseguenza, datori di lavoro ed enti pensionistici erogheranno il beneficio entro il 31 marzo 2009 e, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia i fondi per elargire il bonus, il contribuente ha un mese in più per presentare la domanda in via telematica all'Agenzia delle Entrate: la scadenza è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2009.
Il chiarimento è contenuto nella circolare 2/E, con cui l'Agenzia delle Entrate precisa anche che il bonus di mille euro va alle famiglie, con reddito complessivo fino a 35mila euro, quando fra i componenti del nucleo è presente un portatore di handicap, sia esso coniuge, figlio o altro familiare del richiedente, purché fiscalmente a carico.
I componenti del nucleo familiare, i cui redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo, sono:
il richiedente stesso
il coniuge non separato, anche se non fiscalmente a carico
i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico
ogni altra persona convivente, purché fiscalmente a carico
Il documento di prassi chiarisce inoltre che la residenza in Italia è richiesta solo per il richiedente del bonus, mentre non è condizione necessaria per il coniuge non separato, per i figli o altri familiari a carico. A riguardo, si precisa che la documentazione, che il richiedente extracomunitario deve possedere, è quella utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, ovvero:
documenazione originale rilasciata dal Consolato del paese d'origine
documentazione rilasciata direttamente dal paese d'origine
documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1961
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardano anche le tipologie di reddito tassativamente previste per poter ricevere il bonus. Infatti, la norma prevede che il richiedente sia titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o di pensione o di taluni redditi assimilati. Il possesso di redditi fondiari fino a 2.500 euro, invece, non osta, solo se in aggiunta alle predette tipologie di reddito.

Fonte:helpconsumatori.it


I prodotti difettosi non abbassano l’imponibile dell’azienda

Ai fini del calcolo del reddito di impresa, non possono essere detratte le spese sostenute per il loro ripristino
La Corte di cassazione, con sentenza n. 869 del 15 gennaio, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in tema di valutazione delle rimanenze finali per la determinazione del reddito di impresa, stabilendo - sostanzialmente - che, qualora un’azienda abbia in magazzino prodotti “difettosi”, il suo reddito imponibile non si riduce, in quanto tali prodotti non sono beni “in lavorazione” e il loro valore, ai fini della determinazione del reddito di impresa, si calcola per intero, in base al costo di produzione sostenuto o al minore tra costo di produzione e valore di vendita. Non vanno perciò detratte le spese occorse per ripristinarli.
- Il fatto
A seguito sentenza di primo grado favorevole a una Spa, che aveva impugnato accertamenti Irpeg emessi nei suoi confronti, la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’ufficio, nella cui sentenza si legge che:
a) la differenza di valore del magazzino per l’anno accertato traeva origine dalla differenza di prezzo attribuita ad alcuni prodotti risultati “difettosi”, i quali, dovendo considerarsi “in corso di lavorazione”, non erano soggetti a “registrazione nelle scritture obbligatorie” di cui all’articolo 14 del Dpr 600/1973
b) avuto riguardo alla ripresa a tassazione della minusvalenza costituita dalla differenza tra il “valore normale” e il minor valore attribuito dall’azienda ad alcuni beni per la ragione predetta, tenendo conto esclusivamente dei costi sostenuti, il concetto di valore normale deve raccogliere “tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che nel momento della valutazione il bene esprime”, mentre il contribuente sosteneva che non poteva valutare i beni al prezzo di mercato in quanto non ancora venduti.
L’agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la sentenza del riesame, i cui due motivi qui di interesse attengono agli istituti della valutazione delle rimanenze e del valore normale dei beni nel sistema dell’imposizione diretta (rispettivamente articoli 59 e 9 del Tuir nei testi vigenti ratione temporis):
1. con il primo, viene denunciata l’erronea conferma, da parte dei giudici della Ctr, dell’annullamento della ripresa a tassazione per sottostima delle giacenze di magazzino alla fine dell’esercizio, posto che la contribuente aveva esposto rimanenze finali - tubi prodotti e rivenduti, nella specie, dalla società resistente - attribuendo a una parte di essi (“tubi di prima scelta”) il loro effettivo valore e ad altra parte - identificata come “tubi di seconda scelta” - un valore inferiore, mentre l’intera quantità di tubi prodotti nell’anno e giacenti in magazzino doveva invece essere valutata al costo di produzione. Ciò, fermo restando che, in caso di successiva vendita a un prezzo inferiore rispetto al costo di produzione, si sarebbe verificata a favore del contribuente una minusvalenza concorrente nella determinazione del risultato di esercizio. Ai fini della corretta rilevazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria precisa che i “tubi di seconda scelta”, per i difetti di costruzione che presentavano, dovevano essere considerati non “prodotti in corso di lavorazione” ma “prodotti finiti difettosi”, ossia andavano valutati al costo di produzione e, come tali, erano da annotare nelle scritture ausiliarie di magazzino
2. con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per conseguente conferma dell’annullamento della ripresa a tassazione della sottostima delle rimanenze finali, rilevandosi al contrario che la società ha determinato in maniera errata il valore normale unitario dei beni, facendo riferimento alla media dei prezzi di acquisto dell’ultimo trimestre invece di fare riferimento al prezzo medio di vendita dell’ultimo trimestre, come disposto dall’articolo 9, comma 3, del Dpr 917/1986, che definisce il “valore normale” come il corrispettivo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa specie.
La Suprema Corte, ribaltando i giudizi di merito, ha accolto totalmente l’articolato ricorso introduttivo dell’Amministrazione finanziaria, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
- Motivi della decisione
La pronuncia 869/2009, confermando la correttezza degli assunti di indole contabile-tributaria di parte pubblica, ribadisce - in primo luogo - che il criterio generale di valutazione delle rimanenze ai fini fiscali è contenuto nell’articolo 59, comma 2, del Dpr 917/1986, il quale stabilisce che le rimanenze finali sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio per la loro quantità o al minore tra tale costo e il valore normale determinato come prezzo medio di mercato, secondo la normativa fiscale.
Il successivo comma 5 specifica poi che i “prodotti in corso di lavorazione” e i “servizi in corso di esecuzione” al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso (salvo quanto stabilito nell’articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale).
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, la Cassazione trae la conseguenza che i prodotti difettosi non sono affatto in lavorazione e che il loro valore andava calcolato per intero. Ecco perché, ha spiegato la sezione tributaria, la Commissione del riesame ha errato nell’individuazione dei criteri di valutazione delle rimanenze, laddove attribuisce, con un’affermazione di principio, una differenza di prezzo a prodotti definiti “difettosi”, ma senza enunciare le ragioni che sostengono l’asserzione, peraltro in contrasto con le disposizioni che disciplinano la materia.
Si aggiunge, per completezza, che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione, cui non sono applicabili le norme dell’articolo 60 del Tuir (oggi articolo 93), si valutano al “costo specifico”, pari agli oneri diretti e a quelli accessori di diretta imputazione.
In secondo luogo, rileva la Cassazione che la Ctr ha anche errato nel richiamare i criteri dettati da una diversa disciplina giuridica e ad altri fini, quali quelli della formazione del bilancio societario, ribadendo che le norme espresse nell’articolo 2425 c.c. sono derogate, in materia di valutazione delle rimanenze finali (ove le rimanenze vanno iscritte al costo di acquisto o di produzione o al valore di mercato se minore), dalle norme fiscali dettate in tema di determinazione del reddito imponibile.
Nell’enunciare tale assunto, la Corte ha chiarito, in relazione alla determinazione del reddito di impresa, che, per la valutazione ai fini fiscali delle varie componenti attive e passive del reddito, esiste un principio generale desumibile dall’articolo 9 del Tuir, il quale non ha soltanto valore contabile e che impone quale criterio valutativo il riferimento al “valore normale” di mercato per i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura presi in considerazione dal contribuente.
Tale valore, non solo formale ma sostanziale, viene individuato, dal terzo comma della disposizione (invariata rispetto all’attuale formulazione e analoga anche per l’Iva, secondo l’articolo 14 del Dpr 633/1972), nel prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i servizi sono stati acquistati o prestati, dovendo farsi riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.
Ne consegue che, nella specie, l’Amministrazione finanziaria non può considerare legittimamente appostati costi ingiustificati, nella parte superiore al normale valore di mercato (Cassazione, sentenza 10802/2002).
Ne deriva che l’esegesi delle disposizioni impositive valorizzate dalla Cassazione vanno a configgere, destituendole di giuridico fondamento, con le surrettizie considerazioni assunte nella determinazione del valore normale delle rimanenze dal giudice di appello, non essendo previsto da detta normativa che tutti gli elementi quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini di tale concetto debbano essere “noti” al contribuente né, tanto meno, che, in mancanza di detta conoscenza, possa assumersi come “valore normale” quello ottenuto sulla base del solo criterio dei costi sostenuti per i beni in questione.
- Conclusioni
Riassumendo i punti d’arrivo della Suprema corte nella vicenda trattata, si rileva, in particolare, che la società contribuente:
a. avrebbe dovuto far risultare la svalutazione delle scritture ausiliarie di magazzino come prodotto difettoso, in quanto dal modo in cui si è proceduto contabilmente non risulta provata la quantità di tali prodotti difettosi
b. non avrebbe dovuto includere i prodotti difettosi tra le lavorazioni in corso ma tra i prodotti finiti
c. avrebbe dovuto applicare la minore valutazione tra il costo e il valore normale, derivando quest’ultimo dal prezzo medio di vendita dell’ultimo trimestre e non dal costo medio dell’ultimo trimestre.

Fonte:nuovofiscooggi.it(Salvatore Servidio)


La sfida del solare italiano attirare il "venture capital"

Dalla progettazione al finanziamento, dall’esecuzione fin a, soprattutto, l’assistenza postvendita. E in ognuno di questi passaggi far ricorso alle più avanzate tecnologie esistenti attraverso un contatto diretto con i centri di ricerca più avanzati. E’ il tentativo dell’Mx Group, società nella progettazione e realizzazione di sistemi integrati per la produzione di energia da fonte solare, nonché da altre fonti rinnovabili a partire da quella eolica. «Il nostro obietivo è diventare ‘Epc’, ovvero Engeenering Procurement, Contractor. E' la formula che indica la completezza della nostra attività, ed è nel mercato anglosassone la via per accedere all’interessamento dei tanti fondi di venture capital attivi in questo settore», spiega Alessandro Sotgiu, direttore generale di Mx Group. «Sarebbe un salto di qualità forse decisivo: nel mondo anglosassone e nell’Europa del nord è diventato prassi l’acquisto di un singolo impianto da parte di uno di questi fondi, il quale ha garantito un rendimento annuo dell’812% e finanzia nel contempo la realizzazione della centrale. E’ una formulachiave se si vuole dare un vero impulso all’energia solare, ma che in Italia per una serie di motivi, dalle difficoltà di ottenere le necessarie fidejussioni bancarie alle incertezze sui siti, non si è ancora riusciti ad attuare. Ma contiamo di essere noi ad aprire questa via».
Grazie alla figura del General Contractor si parte dall'attività di ingegneria e progettazione, si continua con la fornitura del prodotto, e si garantisce l'esattezza della performance. L’attività del gruppo è realizzata con una filiera che si snoda in tre rami complementari: innanzitutto la produzione dei componenti necessari alla realizzazione di impianti fotovoltaici, come moduli, inverter, strutture di sostegno. Il flusso dell'attività EPC inizia con un attento "audit" del cliente: analisi delle sue esigenze e delle disponibilità, al fine di definire la soluzione più opportuna. Tecnicamente il prodotto di punta è il modulo Suncase, composto da sessanta celle fotovoltaiche in silicio multicristallino, connesse elettricamente in serie. Lo speciale vetro utilizzato nella parte superiore del modulo ottimizza la trasmissione luminosa sulle celle e assicura protezione dagli agenti atmosferici. L’inverter è il cuore dell’impianto: la sua funzione è quella di convertire la corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico in corrente alternata e renderla utilizzabile per i comuni usi di rete. L’azienda ne fornisce diversi tipi secondo le esigenze e le dimensioni dell’impianto:
La società ha realizzato nel corso del 2008 un fatturato di 25 milioni di euro, ed oggi nella nuova sede di Villasanta (Milano), si prevede una crescita economica (la previsione per il fatturato da qui a due anni è di 105 milioni) e della forza lavoro, che porterà il numero degli addetti da 22 ad 85 unità. Non ci sono solo grandi impianti: il gruppo ha studiato il "PV Easy Kit": una gamma di soluzioni preconfigurate per la realizzazione di impianti di piccole e medie dimensioni, fino a 6kWp. Anche in questo, Mx Gropu è un’azienda "completa": «Noi spiega Sotgiu affianchiamo aziende, imprenditori, professionisti e privati in questo ambito, li assistiamo occupandoci di raccogliere tutti i documenti che serve produrre, di redigere richieste e modulistica, e di seguire l’iter più lineare ed efficace verso la soluzione di finanziamento».

Fonte:repubblica.it(Ilaria Fusco)


Ippica/ Pubblicato il bando per 3000 nuove agenzie

La gara era prevista delle disposizioni inserite in Finanziaria
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di oggi il nuovo bando di gara per l'apertura di 3000 agenzie ippiche, secondo le modifiche apportate dalla Finanziaria alla legge 184 sui giochi. Il bando sostituisce quello emanato dai Monopoli di Stato lo scorso 12 dicembre, che, a differenza del nuovo, prevedeva 3000 concessioni sia a base ippica che sportiva. Il nuovo bando riguarda concessioni su "scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa, concorsi pronostici sportivi, concorsi pronostici V7, scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498 della legge 30.12.2004, n. 311".
Nel testo si precisa che "ciascun candidato potrà partecipare alla procedura di selezione anche solo per l'assegnazione di un unico punto vendita". La durata dell'appalto è dal primo aprile 2009 al 30 giugno 2016. La base economica d'offerta è pari a 85.000 euro per ciascun diritto relativo a negozi di gioco. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissato per le ore 17,00 del 16 marzo prossimo. Le offerte verranno poi aperte alle ore 10,00 del 19 marzo 2009. (segue)

Fonte:sport.virgilio.it


Microsoft e Nokia, arrivano i negozi virtuali per gli smartphone anti Apple

La lotta per la supremazia negli smartphone? Si giocherà sul fronte delle applicazioni. Gli analisti lo ripetono da tempo e a Barcellona, settimana prossima, in occasione del Mobile World Congress, il concetto verrà ulteriormente ribadito e approfondito. Anche perché sia Nokia che Microsoft dovrebbero annunciare i rispettivi "negozi" virtuali da cui poter scaricare i programmi per i terminali Symbian e Windows Mobile. Nel caso della società scandinava si è al momento fermi a delle voci non confermate mentre nel caso del gigante di Redmond le intenzioni di dare vita a un servizio on line (il cui nome si vocifera essere Skymarket) con identiche finalità ricorre ormai da mesi. Che l'AppStore di Apple sia quindi prossimo ad avere altra compagnia è quindi certo e con questo il fatto che tutti i principali attori dell'universo mobile - oltre a quelli citati Palm, Rim, Samsung e Google Android – hanno messo a punto e finalizzato le rispettive strategie per vendere via Web le applicazioni compatibili con le proprie piattaforme operative. Per quanto riguarda Microsoft, una novità che ha già i canoni dell'ufficialità è My Phone , un servizio versione beta che permetterà agli utenti che possiedono un apparecchio Windows Mobile 6 di archiviare, condividere e sincronizzare dati (contatti, foto e altro) dal proprio cellulare in un'area da 200 Mbyte riservata (oltre che gratuita e protetta da password) sul Web. Un primo assaggio, dicono gli esperti, di una serie parecchio ricca di annunci in chiave mobile che vedranno protagonista la società nordamericana, più che decisa a rintuzzare gli attacchi della concorrenza (Apple e Google in primis in ambito smartphone) all'insegna di una strategia che fa leva sul binomio inscindibile "software + servizi" e sulla sempre più interazione fra i mondi del Web, del pc e del cellulare.
Tramontata definitivamente l'idea che Microsoft possa produrre in proprio uno smartphone, al Mobile World Congress è atteso al varco Windows Mobile 6.5. Alcune indiscrezioni apparse in Rete dicono che la nuova versione del sistema operativo sarà battezzata semplicemente Windows (con l'omissione di Mobile e del numero identificativo della release) e questo perché la nuova filosofia di Redmond persegue un approccio di tipo olistico – e cioè sempre la stessa - all'utilizzo dei propri software, a prescindere dal dispositivo. Al di là del nome che verrà attribuito al prodotto, per Microsoft è importante dare un segno forte al mercato circa la vitalità della sua piattaforma per almeno due buone ragioni: rintuzzare la probabile ascesa di quelle rivali (Android in testa) e dare continuità a un percorso di sviluppo che sfocerà nel 2010 in Windows Mobile 7.

Fonte:ilsole24ore.com(Gianni Rusconi)


Regione Sardegna; Aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole: modifiche al bando

L’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale informa che è stato modificato il bando per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2007/2013, Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" per quanto riguarda l’allegato che individua gli interventi ammissibili e le priorità (allegato C).
La misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" prevede un aiuto alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati all’ammodernamento delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura.
Le risorse finanziarie del bando ammontano a 60milioni di euro. Per la realizzazione degli interventi finanziabili, l'intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 50% per quelle ricadenti in zone svantaggiate. Per i giovani agricoltori le percentuali di aiuto possono raggiungere rispettivamente il 50% ed il 60%.
Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda, per l’intera durata del Piano di sviluppo rurale, è fissato in 800mila euro. Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.
Possono beneficiare dell’aiuto le aziende le cui superfici siano situate sul territorio regionale. In ogni caso, gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna nei terreni aventi destinazione urbanistica agricola. Fanno eccezione i laboratori e i piccoli impianti di trasformazione che possono essere realizzati anche in zona artigianale e/o industriale e, ove già esistenti, che possono essere oggetto di intervento anche nei centri abitati, conformemente agli strumenti urbanistici in vigore.
E’ possibile presentare le domande di aiuto dal 1 febbraio 2009 al 30 gennaio 2010. La domanda di aiuto dovrà essere presentata on-line e, successivamente, in formato cartaceo. Nell'ambito di tale periodo sono previste tre sottofasi temporali con tre distinte scadenze: 29 maggio 2009, 30 settembre 2009 e 30 gennaio 2010.

Fonte:regione.sardegna.it


Sgravi contributivi e previdenziali per le PMI che assumeranno "facilitatori"

"Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, dirigenti temporanei, dirigenti a progetto o consulenti di direzione, di seguito denominati " facilitatori ", nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del facilitatore;
b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società , del 50 per cento del maggiore reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore". Questo è quanto previsto nel primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge presentata il 30 ottobre e assegnata alle commissioni riunite Finanze e Lavoro il 25 novembre scorso.
Il provvedimento vuole soddisfare la necessità di favorire la presenza di dirigenti temporanei e a progetto e di consulenti di direzione nelle PMI, che siano in grado di organizzare e guidare l'azienda, con metodo e coerenza, portando avanti una strategia internazionale in grado di farla competere.
I contratti di assunzione di "facilitatori" non possono avere durata inferiore a dodici mesi e sono ammessi solo per processi gestionali innovativi o per il ricambio generazionale dell'impresa.
Nella proposta di legge sono, inoltre, indicate le diverse tipologie di dirigenti temporanei o a progetto e di consulenti di direzione, i requisiti che devono possedere e le condizioni per le PMI di beneficiare delle agevolazioni.
Tipologie di facilitatori
- "dirigente temporaneo" e "dirigente a progetto": si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di una sua struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.
- "consulente di direzione": si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, le propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.
Si legge nella relazione "(...) la necessaria innovazione non riguarda solo la parte tecnologica del prodotto, ma anche la struttura dell'impresa, la sua gestione, un metodo e un approccio manageriali in sintonia con un mercato sempre piu` aggressivo. Per innovare, oltre a finanziamenti orientati e guidati, sono sempre piu` necessarie una visione imprenditoriale e una gestione determinata in grado di concretizzarla. Questi elementi hanno valenza strategica ai fini di una ripresa delle nostre capacità competitive. A causare le attuali difficoltà gestionali di una parte delle PMI concorrono varie ragioni, ma la principale può essere rintracciata nella governance delle imprese. Da qui una riflessione sulla necessità di favorire la presenza di dirigenti temporanei e a progetto e di consulenti di direzione nelle PMI, che sappiano organizzare e guidare l'azienda, con metodo e coerenza, dandosi una chiara strategia internazionale in grado di farla competere. Non è inutile ricordare che, quando le banche saranno a regime con le nuove procedure applicative secondo le regole dettate da "Basilea 2", per rispondere a più stringenti normative per l'assunzione di rischio, non baseranno le istruttorie di finanziamento solo sull'analisi dei parametri economico-finanziari, ma saranno sempre più interessate a valutare indici di performance nonché strategie e programmi di attività future. Alla luce di questa analisi riteniamo che il rilancio del tessuto imprenditoriale italiano caratterizzato dalle PMI debba passare attraverso un'azione formativa importante e l'affiancamento manageriale, che sappia usare strumenti e metodologie in grado di avviare in tempi rapidi azioni di sviluppo. Questo è possibile attraverso iniziative che dovranno essere sia politiche sia economiche. Le risorse innovative di management dovranno essere più in linea con le necessità contenute nei progetti di sviluppo. Questo approccio tenderà a stimolare la naturale reattività del nostro tessuto economico e a creare autonome soluzioni a problemi quali l'innovazione tecnologica e il rispetto delle regole di "Basilea 2", in quanto è proprio dalle norme di buona gestione strategica e operativa aziendale, oltre che dalla capacità di sviluppare forme moderne di marketing, che potranno nascere le soluzioni più adeguate. Si tratta di un risultato acquisito in altri Paesi europei, dove la presenza di questi servizi manageriali contribuisce alla costante innovazione delle prassi manageriali, anche nei contesti imprenditoriali medio-piccoli."

Fonte:ilsole24ore.com


Provincia di Pesaro; Mobili: arrivano gli incentivi

Una buona notizia per le imprese del mobile-legno arredamento della provincia di Pesaro. Dopo mesi di caduta libera in fatto di vendite e la chiusura di centinaia di aziende (almeno 200 negli ultimi tre anni), con la perdita di 1.800 posti di lavoro, arriva ora un decreto che potrebbe ridare ossigeno a molte aziende del pesarese in difficoltà. Con il decreto salva-auto, verrà approvata anche una detrazione Irpef del 20% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici. da CNA PesaroLa notizia, annuncia la CNA di Pesaro e Urbino, è arrivata direttamente da Roma questo pomeriggio e conferma che l'agevolazione sarebbe legata alla ristrutturazione di abitazioni e riguarderebbe oltre ad elettrodomestici 'bianchi' (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, ecc), anche mobili per la casa. E' quanto previsto nella bozza del decreto che dovrebbe arrivare venerdì sul tavolo del Consiglio dei ministri. Lo 'sconto' avrebbe un tetto di 10.000 euro e sarebbe valido per gli acquisti fatti entro i primi 9 mesi dell'anno in corso. Prende così sostanza la proposta presentata a suo tempo dall’onorevole Massimo Vannucci che si è fatto promotore di questa lodevole iniziativa.
Dopo gli incentivi al settore dell’edilizia e dell’impiantistica attraverso sgravi fiscali per le ristrutturazioni, l’idea di estendere delle detrazioni a chi acquista mobili non solo è stata un’ottima idea ma rappresenta un’azione utile, benefica e sacrosanta a favore di un settore in difficoltà come quello del legno e arredamento che costituisce - per storia, tradizione, numero di imprese e addetti - uno dei più importanti della nostra provincia e della regione. Secondo CNA questo intervento rappresenta un’idea responsabile e intelligente che punta ad offrire aiuti concreti a tante famiglie e giovani che si trovano a dover fronteggiare difficoltà economiche in ordine al prezzo proibitivo delle case, al costo dei mutui e del costo della vita, alla precarietà del lavoro.
“Si tratta di una serie di provvedimenti che puntano ad incentivare l’acquisto di mobili - sottolinea Camilla Fabbri, segretario provinciale della CNA di Pesaro e Urbino - e che potrebbero dare una scossa benefica ad un settore in gravissime difficoltà. Da due anni a questa parte, infatti, il comparto del mobile e arredamento che contava fino a due anni fa oltre 1.600 imprese ed oltre 13mila addetti, sta vivendo una fase difficilissima. Tante le aziende che nel frattempo hanno chiuso i battenti e non poche quelle che stanno per farlo. Anche le imprese più blasonate e strutturate stanno facendo ricorso in maniera sempre più massiccia alla cassa integrazione, segno di una crisi diffusa che si ripercuote inevitabilmente su tutto un sistema di piccole e piccolissime imprese che lavorano nell’indotto”.
Ecco perché dopo i macro provvedimenti che mirano ad aiutare solo le banche e grandi gruppi industriali, inserire proposte che aiutino le piccole e medie imprese, costituisce un fatto importante. “Non si tratta di contributi a pioggia o rottamazioni di sorta - dice ancora la Fabbri - ma di misure precise che mirano ad aiutare chi ha intenzione di ristrutturare o metter su casa.

Fonte:viverefano.com


Immatricolazione auto Ue, tutti i chiarimenti sulla procedura

Con la circolare n. 3/E del 4 febbraio oggi e redatta congiuntamente al ministero dei Trasporti, l'Agenzia fornisce dei chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della procedura di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi e usati, di provenienza intracomunitaria, rispetto ai quali permangono dubbi interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche dagli stessi uffici della Motorizzazione civile e dell'agenzia delle Entrate.
Va premesso innanzitutto, in tema di contrasto alle frodi Iva commesse nel settore del commercio intracomunitario di auto, che l'articolo 1, comma 9, dl 262/2006, impone agli operatori residenti che acquistano veicoli Ue, di versare l'Iva relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato. Successivamente, sono stati emanati in data 15/11/2007, due provvedimenti del direttore delle Entrate che hanno dato attuazione ai commi 9, 10 e 11 del citato decreto e in data 27/11/2007 la circolare del Dipartimento dei trasporti, che ha fornito istruzioni generali in tema di immatricolazione delle auto acquistate in ambito intracomunitario: la registrazione dei veicoli è possibile solo se preventivamente censiti all'atto di ingresso nel territorio italiano e se sia stata acquisita la conferma, dai sistemi telematici, del versamento dell'Iva con modello "F24 Iva auto UE".
- Procedura di rilascio del codice antifalsificazione
In primo luogo viene definita una procedura per il rilascio del codice antifalsificazione agli operatori che ne facciano richiesta. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 25 ottobre 2007, dispone, infatti, l'esclusione dall'obbligo di versamento anticipato con "F24 Auto UE", dei veicoli da immatricolare provvisti di codice antifalsificazione. Vengono elencati nella circolare i criteri oggettivi ed i requisiti soggettivi per presentare la richiesta e viene detto, in proposito, che il rilascio del codice o del lotto di codici è operato direttamente dalla direzione generale per la Motorizzazione quindi non dai suoi Uffici presenti sul territorio.
Nello specifico, il codice può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere che sono:
le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE.;
le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel Rea, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE; in tal caso, nell'unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.
Le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano richiesto detti codici hanno l'obbligo del versamento dell'Iva relativa alla prima cessione interna (articolo 1, comma 9, dl 262/2006). Per i problemi organizzativi legati al rilascio dei codici di antifalsificazione, chiarisce la circolare, è accordata la possibilità di procedere, in attesa del rilascio e non oltre il 30 giugno 2009, all'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, oggetto di acquisto Intra e ceduti direttamente dalle filiali delle case produttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la presentazione della richiesta del codice e lo status di filiale di casa costruttrice estera, utilizzando i modelli allegati alla circolare. Scaduto il termine del 30 giugno, sarà necessario attestare l'assolvimento dell'Iva alla prima cessione interna con il modello "F24 Iva auto UE".
- Alcuni casi particolari
La sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA, ovvero di dichiarazione di conformità nazionale, non costituisce elemento sufficiente per essere esonerati dall'obbligo di attestare il versamento Iva tramite "F24 autoUE", onere che può essere escluso solo se i veicoli sono muniti del codice antifalsificazione. Stesso trattamento è riservato ai veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati UE, importati per essere commercializzati in Italia.
Anche in relazione ai veicoli trasferiti per l'allestimento in altro Paese UE e poi reintrodotti in Italia, anche se fabbricati in Italia, in caso di assenza del codice antifalsificazione per essi vanno adempiuti gli obblighi di censimento e di versamento con "F24 Auto UE" previsti dalla vigente normativa.
Per i veicoli già introdotti sul territorio nazionale che poi però, non immatricolati, vengono esportati o ceduti in altro Paese UE, la Circolare informa, inoltre, che sono in fase di completamento le procedure informatiche che consentiranno la comunicazione telematica dell'avvenuta cessione-esportazione.
Qualora il veicolo cessato per esportazione venga reimportato in Italia, dovrà essere nuovamente censito (articolo 1, comma 378, legge 311/ 2004).
Relativamente agli acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino, giuridicamente classificabili come operazioni all'importazione, si chiarisce che in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l'Italia, il richiedente l'immatricolazione, in luogo della certificazione doganale (di cui all'articolo 1, comma 10, del dl 262/2006) è tenuto a presentare all'ufficio della Motorizzazione, la documentazione comprovante il versamento dell'Iva eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente.
Costituendo comunque una importazione, l'ingresso del veicolo in Italia non è soggetto a censimento.
Infine, per le incertezze operative rilevate in ordine alle immatricolazioni richieste da parte di soggetti passivi Iva per quei veicoli (oggetto di acquisto intracomunitario) strumentali all'esercizio della propria attività, la Circolare stabilisce che non sono esentati dall'obbligo di censimento all'atto della loro introduzione sul territorio italiano.
Infatti, permane il dettato del decreto 30 ottobre 2007 per cui tutti i "soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni", anche se non esercitano attività nello specifico settore del commercio di veicoli, i quali "effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri … (omissis)… i dati riepilogativi dell'operazione" secondo le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Trattandosi tuttavia di acquisti non finalizzati alla rivendita, non si deve effettuare il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Iva auto UE", come precisato dall'Agenzia con la circolare 52/E del 30 luglio 2008.

Fonte:nuovofiscooggi.it(Giuseppe Cantiello)


Toscana; Ardusfi: prestito fiduciario, il bando scade il 28 febbraio

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha pubblicato il bando per la concessione di prestiti fiduciari per l'anno accademico 2008/09.
Possono concorrere, per un massimo di 3 anni, gli studenti universitari regolarmente iscritti al 3° anno di corsi di laurea triennale e a corsi di laurea specialistica biennale, magistrale, specializzazioni o dottorati di ricerca di tutti gli Atenei, Istituti e Scuole della Toscana in possesso di determinati requisiti di merito ed economici: Isee familiare non superiore a 40.000 euro. Al link “Bandi & Concorsi” nel sito dell’Ardsu fiorentino sono disponibili il bando, il modulo per la richiesta del prestito, la dichiarazione sostitutiva e l'elenco dlle banche presso le quali rivolgersi.
I prestiti sono garantiti da un fondo di garanzia della Regione Toscana di oltre 700 mila euro, pertanto non saranno richieste dalle banche ulteriori garanzie personali o familiari.
La scadenza è il 28 febbraio 2009.
Per ulteriori informazioni e consegna della documentazione gli studenti dovranno far riferimento alla Articolazione Territoriale Dsu di pertinenza della loro Università

Fonte:intoscana.it


Parma; Contributi per le aziende agricole che realizzano interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Dalla Provincia arrivano contributi alle aziende agricole, comprese all’interno degli ambiti territoriali di caccia (Atc), che realizzano interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici. La giunta di Piazzale della Pace ha approvato nei giorni scorsi un bando ad hoc.
Gli interventi previsti dal bando consistono nella semina di coltivazioni a perdere per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, nel rilascio di fasce di coltivazioni a cereali, nel mantenimento in campo delle stoppie e nel mantenimento di margini erbacei non coltivati.
La superficie massima prevista da investire è pari a 0,5 ettari per fondo rustico, anche in più campetti o strisciate distinti.
Tali coltivazioni, una volta realizzate, dovranno essere lasciate in campo fino al 31 marzo 2010 e non dovranno essere utilizzate per scopi diversi da quello di alimentazione naturale di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
A corredo della domanda dovrà esser presentato un certificato e una planimetria catastale delle aree interessate dall’intervento, nonché uno stralcio della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che individui il fondo.
Nel caso in cui le richieste di contributo risultassero pari ad un importo superiore alla somma a disposizione, si provvederà ad effettuare una selezione.
Le domande dovranno essere presentate alla Provincia di Parma entro il 26 febbraio 2009. I moduli si possono trovare al Servizio Risorse naturali della Provincia, nelle sedi delle Organizzazioni Professionali Agricole e nei Comitati direttivi degli Atc. Il modulo di domanda può anche essere scaricato dal sito internet della Provincia di Parma (www.provincia.parma.it) nelle pagine del Servizio Risorse naturali e Protezione civile.

Fonte:lungoparma.com


Cassazione: agevolazioni prima casa in comunione? Si, anche se la residenza ce l'ha un solo coniuge

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 2109/2009) ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa “il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile debba essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra i coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo al contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso […] di acquisto congiunto del bene stesso”.
Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della ‘prima casa’, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione” e che “i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria […] conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.

Fonte:studiocataldi.it(Cristina Matricardi)

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